Spunti di riflessione: la brusca interruzione del credito bancario
03/03/2020
L’intermediario bancario può, in applicazione della disciplina dei contratti di durata, recedere dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato previo idoneo preavviso; non costituisce idoneo preavviso la mail, inviata dall’intermediario, né tantomeno la telefonata effettuata dal referente. Il preavviso non è necessario in presenza di una giusta causa di recesso, che deve essere tuttavia indicata, in modo specifico, nella comunicazione di recesso immediato dal rapporto di conto corrente.
L’illegittima interruzione del credito da parte dell’intermediario genera una serie di conseguenze (impossibilità di eseguire transazioni in conto corrente fino all’apertura di un nuovo rapporto presso un altro istituto bancario; impossibilità di saldare i debiti esistenti; blocco delle operazioni di acquisto e di vendita; impossibilità di saldare i canoni locativi dell’azienda; inutilizzabilità del servizio RID) suscettibili di determinare la drastica riduzione dell’attività di impresa e talvolta la crisi dell’azienda stessa se non addirittura il fallimento. Il danno che ne deriva, non facilmente determinabile (in quanto fondato soprattutto su presunzioni), può essere determinato in via equitativa. Il cliente è tenuto, peraltro, a provare (in modo non generico), oltre al danno in sé considerato, anche il nesso causale tra l’illegittimo recesso della banca dal contratto di apertura di credito e il danno risarcibile.
Il tema della «rottura brutale del credito», di notevole rilevanza nei rapporti banca-impresa, è spesso sottoposto al vaglio dell’ABF.
Il recesso dall’apertura di credito in conto corrente è disciplinato dall’art. 1845 c.c., che distingue l’ipotesi in cui il contratto sia a tempo determinato, nella quale la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa (e con effetto immediato), dall’ipotesi in cui l’apertura di credito sia a tempo indeterminato: «ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni» (art. 1845, co. 3, c.c.). La norma, che non deroga alla disciplina generale in tema di contratti di durata, rende necessaria la sussistenza, al fine del legittimo recesso, con effetto immediato, dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di una giusta causa.
Ciò che appare evidente nelle norme codicistiche si scontra con la prassi bancaria. Le Pattuizioni contrattuali bancarie, prevedono la clausola di «fido fino a revoca», che attribuisce alla banca la «facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla».
In materia di finanziamento ai consumatori, si può condividere l’opinione dell’Arbitro che, in una recente decisione, ritiene che tale clausola sia nulla, in quanto contrastante con l’art. 125-quater, comma 2, lettera a, T.U.B., secondo il quale i contratti a tempo indeterminato possono prevedere la facoltà del finanziatore di recesso «con preavviso di almeno due mesi»; termine da rispettare anche in presenza di una giusta causa, la cui sussistenza può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione dell’utilizzo del credito (art. 125-quater, comma 2, lettera b,T.U.B.). Tale norma, inderogabile in quanto posta a tutela dei consumatori, può ragionevolmente essere applicata anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia una PMI, stante l’evidente prossimità di ratio di tutela della stessa e del singolo consumatore, qualora l’affidamento appaia, in concreto, finalizzato all’ottenimento di liquidità essenziale per la sussistenza dell’impresa.
Dato certo rimane, al di là di tale prospettazione, che il diritto di recesso della banca, pur nella manifestazione della più ampia autonomia contrattuale delle parti, non possa essere abusivamente esercitato, dovendo sempre «rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.). Alla stregua di tale principio non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutti imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta».
La questione è, per i rapporti a tempo indeterminato, piuttosto elementare: se l’intermediario decide di recedere, deve fornire al cliente un idoneo preavviso, salvo qualora sussista una giusta causa.
L’idoneità del preavviso – da intendersi non come termine finale per la restituzione delle somme, ma come periodo interinale di svolgimento del contratto – si sostanzia, innanzitutto, nella chiara indicazione della volontà di recedere, inoltre, ai fini della tutela del cliente è necessaria, in conformità alla disciplina inderogabile delle norme di trasparenza, la forma scritta di tale dichiarazione (contrariamente a quanto previsto dalla clausola «fido fino a revoca»). Ad assumere particolare rilievo è, inoltre, la durata del preavviso: lungi dal poter essere individuata in maniera standard, il preavviso è da considerarsi idoneo – e quindi legittimo – qualora la banca consenta al cliente «di continuare a operare sul conto corrente (nonostante l’avvenuta comunicazione del preavviso) per un lasso temporale sufficiente a consentirgli di ricercare un’altra controparte contrattuale e a evitare eccessive difficoltà nello svolgimento dell’attività imprenditoriale dello stesso», nonché «con una tempistica idonea a consentire al cliente stesso il reperimento della provvista per il saldo del conto».
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