Pillole informative: l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

22/07/2019

La condotta dell’intermediario che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischisi configura come fonte di responsabilità contrattuale (la raccolta e trasmissione dei dati deriva da un rapporto contrattuale) ed extracontrattuale, a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c.. Dalla illegittima segnalazione di un nominativo alla Centrale Rischi derivano responsabilità per l’operatore finanziario, oltre al diritto al risarcimento dei danni per il soggetto segnalato illegittimamente.

 

La segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l’intermediario deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione,  e anche in caso di errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”, che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenzaapprezzabile come grave e non transitoria difficoltà economica.

In ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.

L’obbligo di segnalazione da parte della banca alla Centrale Rischi sussiste all’esito di una valutazione della situazione economico patrimoniale del debitore, senza che debba darsi rilievo ad una situazione di mero ritardo nell’adempimento, all’eventuale atteggiamento di contestazione della pretesa creditoria (non potendo in altre parole il rifiuto del pagamentoo la contestazione di quanto preteso, bastare per procedere alla segnalazione), alla sussistenza di garanzie (reali o personali), a tutela del credito, che quindi di per sé non bastano per escludere la segnalazione.

La segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o da volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza, come richiesto dalla circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e succ. agg..

Lo stato di insolvenza – non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare – rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l’esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione