Gli effetti dell’isteria normativa sul mondo del credito.

26/02/2017

Riporto un bellissimo articolo a firma di Ivan Fogliata, CEO di Infinance, che bene illustra come il mondo del credito è cambiato in questi ultimi 10 anni di crisi.

"Il presente scritto, lungi dal voler rappresentare un compendio di normative nonché dal voler assumere carattere di esaustività nel coacervo legislativo italiano ed europeo, nasce dal tentativo di fare un bilancio degli effetti che la mastodontica produzione di norme da parte dei Regulators europei ha avuto sulle banche italiane. I nostri “governanti”, è palese, hanno assunto un atteggiamento di fatto sanzionatorio nei confronti delle financial institution ritenute colpevoli della grande crisi. Tale atteggiamento, a parere di chi scrive, non sembra però aver sortito, dopo un decennio, effetti benefici se non quelli di esacerbare la crisi del mondo del credito. Gli Stati Uniti hanno appreso a loro spese che lasciare fallire una banca (Lehman Brothers per scelta dell’allora governo Bush) costa molto di più che salvarla. Ciò però si scontra con la volontà di “giustizia sociale” che in particolare la parte tedesca della BCE e dell’Unione Europea porta avanti: “le banche si devono salvare da sole (ovvero la ratio del bail-in), non si privatizzano i profitti per poi socializzare le perdite (ovvero la ratio del too big to fail)”. Certo, dopo aver iniettato 250 miliardi di euro nel proprio sistema bancario (sebbene Deutsche Bank sia oggi uno degli istituti più rischiosi sul mercato forte del suo ammontare monstre di Level3 assets1), è più facile fare moralismi. Esaminiamo il caso delle 4 banche italiane “risolte”: Banca Marche, Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e CariFerrara. L’applicazione letterale del bail-in avrebbe “annientato” il risparmio di cittadini che oggettivamente nulla potevano immaginare di quanto accadesse nelle segrete stanze dei quattro istituti. E’ giusto dare quindi ristoro dopo anni di “privatizzazione dei profitti e credito allegro”? Chi scrive è persuaso che una risposta univoca non esista sebbene urge rammentare come le banche siano enti vigilati e come tali ove le pratiche creditizie-operative fossero palesemente incorrette si dovrebbe assistere a tempestivi interventi da parte dell’autorità. Ove tali interventi latitassero non pare “socialmente ingiusto” dare ristoro al risparmio “tradito”. Lo “tsunami normativo” cui abbiamo assistito in questo decennio è andato quindi nella direzione giusta? Per direzione giusta naturalmente intendiamo la strada del maggior controllo e della migliore capacità di discernimento della qualità creditizia. Esaminiamo per sommi capi alcuni provvedimenti: 1 Secondo il FASB 157 i Level 3 assets sono attivi il cui valore equo non può essere determinato utilizzando misure osservabili, come prezzi di mercato o modelli. I Level 3 sono tipicamente molto illiquidi, i loro fair values possono essere calcolati solo con stime o con serie di valori risk-adjusted. Oltre agli assets di Livello 1 e Livello 2 beni (che hanno valori equi più accurati), i Level 3 devono essere rappresentati in bilancio pubblicamente dal 2008 dalla società quotate. Ne sono esempi: i derivati, le Asset Backed Securities (ABS), Collateralized Debt Obligations (CDO) ecc. Basilea 3 Il complesso di norme di Basilea 3, in estrema sintesi, è andato in quattro direzioni: 1. Migliorare la qualità del capitale proprio degli istituti di credito 2. Attivare buffer di capitale aggiuntivi e deduzioni di capitale 3. Migliorare la valutazione di rischio delle controparti 4. Contenimento della leva finanziaria Se osserviamo tali regole notiamo come esse puntino a limitare l’attività degli Istituti di Credito richiedendo vincoli di capitale più stringenti. In merito alla valutazione dei rischi vengono fatti timidi passi in avanti ma la norma è molto concentrata sui rischi su titoli illiquidi e derivati (principali imputati della crisi finanziaria). In tal senso si è ottenuto un impianto normativo del tutto concentrato sui requisiti di capitale come principale fonte di “garanzia” per evitare dissesti. Abbiamo in tal senso assistito ad una stagione di aumenti di capitale per aderire alle nuove richieste (fra le altre è venuta meno la capacità dei prestiti subordinati di rappresentare capitale di qualità); gli istituti di credito erano sempre meno concentrati sull’economia reale e sempre più concentrati sulla soluzione di problematiche interne. Bank Recovery and Resolution Directive - Il Single Resolution Mechanism/Fund – Il Bail In La Bank Recovery and Resolution Directive attribuisce alle autorità di risoluzione poteri e strumenti per: - pianificare la gestione delle crisi; - intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; - gestire al meglio la fase di “risoluzione”. La BRRD mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (early intervention) che sono graduati in funzione della problematicità dell’intermediario: nei casi più gravi, è possibile disporre la rimozione dell’intero organo di amministrazione e dell’alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei. Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari finanziari. Solo le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione unico che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 per cento delle passività totali. La contribuzione al fondo è regolata dal Regolamento (Ue) N. 806/2014 e dal Regolamento Delegato (Ue) 2015/63. L’Art. 69 Reg. 806/2014 prevede che: «Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1 gennaio 2016 il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti». L’Art. 70 aggiunge che: «Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti». Inoltre il contributo può prevedere una parte variabile sulla base della rischiosità attribuita all’intermediario finanziario. La BRRD pone a carico degli istituti di credito un ulteriore onere ovvero quello di contribuire ad un fondo di risoluzione. L’effetto di tale norma è limitare ulteriormente la capacità di reddito degli istituti di credito e quindi la capacità di generare risorse per rafforzare il proprio capitale ed erogare maggiore credito. Si tratta del complesso do nome forse più controverso, in quanto introducendo il bail-in vieta qualsiasi intervento pubblico rendendo particolarmente complessa gestione dei Non Performing Loans. Comprehesive assessment - Asset Quality review - SREP La BCE esegue insieme coi supervisori nazionali controlli di “salute finanziaria” delle banche che supervisiona direttamente. Questi accertamenti aiutano ad assicurare che le banche siano capitalizzate adeguatamente e possano resistere i possibili stress finanziari. Gli accertamenti sono eseguiti su base regolare (annuale) oppure ad hoc. Gli scopi della BCE sono quelli di ottenere trasparenza (migliore qualità di informazioni disponibile sulla salute delle di banche), gestione anticipata dei problemi e creazione di un clima di fiducia A livello metodologico la BCE organizza l'accertamento su due pilastri principali che sono: 1. L’Asset quality Review (AQR). Essa ha lo scopo di migliorare la trasparenza delle esposizioni creditizie di una banca, inclusa l'adeguatezza di eventuali immobili (o altre garanzie) quale collaterale. Particolare attenzione viene dedicata agli adeguati accantonamenti per il rischio di credito. 2. Prove di stress (stress test). Ovvero l’esame della capacità della Banca di resistere a condizioni avverse di mercato. Ogni accertamento si conclude con un giudizio globale e la richiesta di manovre quali la classificazione del credito in credito deteriorato e la relativa richiesta di accantonamenti. Non ultimo i supervisori attraverso il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) possono imporre livelli di patrimonio di vigilanza individuali maggiori di quelli regolamentari. Tale impianto sembra essere l’unico ad andare nella direzione giusta, vale a dirsi nel senso della revisione della qualità del credito. Le prime conseguenze hanno assunto tuttavia la forma di pesanti accantonamenti ed a richieste di capitale ancor più elevate. In queste prime stagioni l’AQR purtroppo si è rivelato un ulteriore onere di matrice patrimoniale con ulteriori effetti di contrazione dell’attività creditizia. Divieti di aiuti di Stato – I Non performing Loans – Le GACS Il tema degli aiuti di Stato è stato oggetto di importante intervento da parte della comunità Europea. Il principio del divieto è divenuto così permeante che la legge di conversione del D.L. n. 59/2016 ha dovuto superare i problemi di legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato, della disposizione del 2010 che consente la conversione di attività per imposte anticipate - DTA qualificate (relative cioè a rettifiche di valore su crediti, avviamento ed altre attività immateriali) in crediti d’imposta. In estrema sintesi la trasformazione in credito d’imposta delle DTA è ammessa solo nella misura in cui vi sia un corrispondente pagamento anticipato d’imposta oppure la trasformabilità delle DTA stesse è ammessa ma subordinatamente al pagamento - con riferimento ai periodi d’imposta 2015-2029 - di un “canone annuo” pari all’1,5% delle DTA. Ad esso si assomma la pesante trattativa con l’Europa sulla garanzia statale per le cartolarizzazioni dei NPLs (GACS - Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze). Anche tale garanzia deve essere acquistata a prezzi di mercato ovvero la media dei prezzi CDS (credit default swap) riferiti a singoli emittenti Italiani che hanno un rating rilasciato da S&P, Fitch o Moody’s. Il paniere degli emittenti viene individuato al momento dell’approvazione dello schema da parte della Commissione e resta fermo per l’intera durata dello schema. Se la soluzione delle Gacs ha avuto effetto positivo; ne è esempio il caso della Banca Popolare di Bari che ha aumentato al 31% il prezzo di cessione delle sofferenze (da medie del 14-18% sulle sofferenze “Secured”), dall’altro lato il balzello sulle DTA è risultato un ulteriore aggravio di costi per le banche. Basilea 4 – L’ultima (scampata) follia… Uno degli aspetti più controversi di Basilea 4 è il paventato “roll back” dei modelli IRB (internal rating based) verso modelli di rating standardizzati. Ciò significherebbe aumentare di molto gli assorbimenti patrimoniali sul credito. In estrema sintesi una banca come Unicredit dovrebbe tornare ad utilizzare il metodo di rating a tutt’oggi in uso presso le banche di credito cooperativo. Gli assorbimenti di capitale che ne deriverebbero sarebbero di dimensioni “monstre”. E’ lapalissiano come Basilea 4 potrebbe creare l’ennesimo credit crunch proprio in concomitanza alla fine del Quantitative Easing di BCE… Conclusioni La brevissima esposizione di alcuni dei provvedimenti più significativi forse non è sufficiente a far comprendere al lettore la magnitudo dell’isteria normativa che ha interessato il mondo del credito. In tal senso si richiamano i seguenti ulteriori significativi provvedimenti: 1. Il nuovo principio IFRS 9 ed i nuovi crediti “underperforming”. Effetto: maggiori accantonamenti sul rischio del credito. 2. Nuova norma capitalizzazione interessi anti-anatocismo. Effetto: ulteriori oneri organizzativi. 3. Nuovo PIES (prospetto informativo mutui). Effetto: ulteriori oneri organizzativi. 4. Nuove regole valutazioni immobili attraverso periti indipendenti. Effetto: ulteriori strette sulla valutazione delle garanzie ed oneri organizzativi. 5. Riforma Credito Cooperativo. Effetti: molteplici fra cui il probabile avvio di un processo di aggregazione. 6. Riforma Banche Popolari. Effetti: molteplici fra cui le limitazioni ai diritti di recesso a danno dei piccoli azionisti. 7. Nuova classificazione del credito deteriorato (introduzione unlikely to pay e forbereance). Effetti: nuovo impianto di segnalazione in centrale rischi, ulteriori accantonamenti sul credito. 8. Nuova Mifid. Effetti: ulteriori oneri organizzativi, più limiti alla raccolta diretta. 9. Circolare sull’obbligo di indicizzazione anche a tassi negativi. Effetto: ulteriori oneri organizzativi, minori ricavi. 10. Riforma dei Confidi (nuovo Art. 106). Effetti: progressiva riduzione del numero di operatori. 11. Direct Lending dei Fondi Alternativi investimento. Effetti: più concorrenza per le Banche tradizionali. Certamente quanto esposto in questo scritto genererà nel lettore sentimenti alterni che muovono dal senso di giustizia alla sensazione di accanimento sanzionatorio. Ciò che è certo è che un sistema economico moderno ha bisogno di un sistema bancario efficiente e sano. E’ possibile affermare che non sembra che l’accanimento normativo da un lato sia sempre andato nella giusta direzione (la fallimentare gestione dei Non Performing Loans né è palese evidenza nonché l’assordante silenzio sui level3 assets) e dall’altro non sembra che abbia sortito i risultati sperati. Certamente è ancora presto per esaminare gli effetti sulla qualità del credito del nuovo impianto di vigilanza nonché delle nuove raccomandazioni sulla valutazione del credito figlie dell’Asset Quality Review, un decennio è ormai passato, forse è il momento di chiudere la parentesi normativa e procede a raccoglierne seriamente i frutti anche attraverso il nuovo ruolo dei regulators, BCE in primis, che dovrà dimostrare non solo di saper sanzionare ma di saper evitare il ripresentarsi di credito erogato su basi di matrice tossica quali ad esempio quelle di tipo clientelare."

16 gennaio 2017 Autore: Ivan Fogliata