CENTRALE DEI RISCHI BANCA D'ITALIA: DAL SUO MONITORAGGIO ALLA GESTIONE ATTIVA DELL'ANDAMENTALE
25/05/2018
In un contesto dove l’accesso al credito da parte delle imprese risulta ancora difficile, è di fondamentale importanza saper presidiare il delicato tema delle segnalazioni in Centrale Rischi che costituiscono la principale discriminante nelle valutazioni delle banche. Si forniscono indicazioni concrete su come ogni impresa o professionista può trasformare il proprio «atteggiamento» verso questo tema da passivo a proattivo. Spunti operativi, consigli pratici e un po’ di teoria sono alla base di un consapevole rapporto con questo fattore determinante del merito creditizio di ogni azienda.
Introduzione
La Centrale dei Rischi Banca d’Italia riveste, nel rapporto banca - impresa, un’evidente funzione di "biglietto da visita" che le aziende possono spendere presso il sistema creditizio per testimoniare il proprio passato (recentissimo ma anche remoto) di soggetto affidato. Un documento quindi, capace di testimoniare non solo la puntualità nell’onorare le scadenze, le modalità di utilizzo delle linee di credito, la loro struttura e duration, ma anche e soprattutto come questi fattori si siano evoluti nel tempo. Una miniera di dati e informazioni fondamentali per una corretta misurazione del rischio che, nelle valutazioni che le banche fanno del soggetto da affidare, può raggiungere un peso specifico anche superiore al doppio di quanto invece viene attribuito ai dati di bilancio. In questo contesto è però importante sottolineare che esistono anche alcuni limiti sia strutturali nell’accesso ai dati e alle informazioni, sia in riferimento ai possibili atteggiamenti che le due controparti hanno nel relazionarsi fra loro in merito a questo tema. Una volta descritto e capito lo scenario in cui ci si confronta, risulta di fondamentale importanza da parte delle imprese l’adottare alcuni accorgimenti operativi che aiutino a realizzare, non solo un corretto ed esaustivo flusso di informazioni, ma anche un consapevole modus operandi in grado di trasformare il soggetto segnalato da attore che passivamente subisce le segnalazioni, a soggetto che le sa interpretare, influenzare e soprattutto utilizzare a proprio favore; in un’espressione essere in grado di gestire proattivamente quanto riportato nel "biglietto da visita" Centrale dei Rischi.
Limiti strutturali nell’accesso ai dati
Il presente tema benché già approfondito in una precedente pubblicazione merita comunque un rapido cenno, in quanto solo attraverso la conoscenza e la comprensione dello scenario in cui banche e imprese si confrontano si possono studiare ed adottare comportamenti corretti nella gestione periodica della propria Centrale Rischi. Pertanto i principiali limiti strutturali derivanti da barriere e asimmetrie informative insite nel sistema della Centrale dei Rischi Banca d’Italia (di seguito CR) sono:
1) il costante ritardo temporale, da un minimo di 40 ad un massimo di 70 giorni, con cui la CR rende pubblici i dati. Indicativamente entro il decimo giorno del mese in corso vengono resi pubblici i dati relativi a due mesi prima (ad esempio: una CR richiesta a metà del mese di marzo riporterà come ultimo mese di rilevazione gennaio). Un altro importante limite temporale, che vale per le banche e non per il soggetto segnalato, è costituito dal periodo massimo che si può monitorare (36 mesi).
2) I dati contenuti in CR possono essere errati: nonostante il massiccio impiego di strumenti informatici, complice anche il fattore umano e la complessa normativa sottostante, spesso i flussi informativi comunicati alla Centrale dei Rischi possono essere sbagliati. Solo per citare un esempio: possono essere segnalati sconfini/insoluti allorquando determinati accrediti/addebiti, per quanto con valuta corrispondente al mese di rilevazione, appaiano contabilmente il mese successivo.
3) Alcuni dati e informazioni contenute nella CR derivano da valutazioni soggettive effettuate dalla banca segnalante: tale aspetto, limitatamente ad alcune gravi tipologie di appostazione, di fondo rende opinabile il dato riportato.
4) La CR a cui hanno accesso banche e finanziarie riporta solo dati aggregati: le valutazioni fatte dagli istituti di credito scontano quindi un’importante asimmetria informativa che si concretizza nell’utilizzo di una mole di dati e informazioni limitate rispetto a quelle a cui ha accesso esclusivamente il soggetto segnalato.
5) La difficile lettura, comprensione e soprattutto valutazione dei dati e delle informazioni comunicati attraverso la CR fornita da Banca d’Italia costituiscono, per il soggetto segnalato, un’importante barriera all’utilizzo proattivo.
L’approccio proattivo verso la Centrale dei Rischi
Lungi dal voler affrontare in modo specifico ed esaustivo ogni singolo tema e fattore alla base di una profonda conoscenza della Centrale Rischi e delle sue implicazioni, il presente contributo vuole essere d’aiuto nell’elencare ed approfondire le regole principali alla base di un corretto approccio che diffusamente tutti i soggetti affidati/segnalati dovrebbero tenere. Ad ogni limite strutturale precedentemente illustrato corrisponderanno quindi consigli pratici di immediata attuazione e riflessioni sul tema capaci di migliorare l’approccio con questo strumento.
Limiti temporali
I limiti temporali insiti nella Centrale dei Rischi devono essere tenuti in debita considerazione allorquando ci si approccia con il sistema bancario. Definito dal Garante della Privacy come "diritto all’oblio", il limite temporale di consultazione della CR da parte delle banche (stabilito in 36 mesi massimi) può essere considerato come spartiacque fra le segnalazioni rilevanti e quelle, che per quanto gravi, sono invece del tutto ininfluenti (in quanto non monitorabili dalle banche). Molto importante sarebbe poi conoscere lo standard temporale di consultazione adottato da ogni singola banca a cui si fa riferimento: a seconda, infatti, della tipologia di richiedente da esaminare, della complessità dell’operazione, o degli standard interni, ogni ufficio crediti generalmente consulta uno storico degli ultimi 6-12-18-24 mesi e come accennato prima, per un massimo di 36 mesi. Altro fattore rilevante è lo strutturale ritardo degli aggiornamenti dei flussi: se in un determinato momento la banca avesse accesso a dati considerati pregiudizievoli che però nel frattempo sono stati sanati o sono in corso di rettifica è fondamentale che il soggetto segnalato si faccia carico di illustrare immediatamente tali dinamiche senza dover aspettare che passino dai 40 ai 70 giorni necessari affinché compaiano i flussi del mese appena chiuso.
Segnalazioni errate
L’imperfezione del sistema Centrale Rischi comporta la possibilità che in essa vengano riportate errate informazioni. Si tratta di "dati semplici" (per esempio importi non del tutto corretti), oppure errori più gravi: la mancata registrazione di un fido accordato con parallela segnalazione di utilizzo; la registrazione di insoluti derivanti da una non corretta contabilità (molti lettori che hanno aderito alla Moratoria conoscono questo fenomeno); trascinamenti di pregresse segnalazioni gravi nello stato del rapporto che continuano nonostante il rientro totale. L’importante è che l’impresa sia sempre costantemente aggiornata e consapevole delle segnalazioni a suo carico; solo in questo modo se ne potrà richiedere la rettifica. A riguardo infine vale la pena sottolineare che in un eventuale contesto di errate segnalazioni spesso si verifica un paradosso: quanto più le errate segnalazioni sono meno gravi quanto più fanno danni e comportano costi per l’azienda. È vero, infatti, che un numero più o meno importante di piccole segnalazioni pregiudizievoli fa si che, pur non comportando il rifiuto totale di affidamenti, ci si veda attribuire un rischio di credito maggiore e quindi un costo del denaro più alto e/o un importo accordato leggermente più basso del previsto. In questi casi un’impresa non consapevole non percepirà mai il problema e continuerà a pagare il denaro più di quanto dovrebbe/potrebbe ottenendo probabilmente anche meno affidamenti. Scenario opposto si verifica quando la gravità delle errate segnalazioni pregiudica totalmente l’accesso al credito: generalmente è solo in questo caso che l’imprenditore non solo scopre l’errore ed eventualmente vi pone rimedio, ma cosa ancora più grave e diffusa, scopre per la prima volta l’importanza e la necessità di monitorare questo delicato tema. Un gesto fondamentale che dovrebbe far parte delle incombenze dell’azienda è certamente quello di richiedere periodicamente la propria Centrale dei Rischi direttamente a Banca d’Italia (almeno ogni trimestre): è gratuita, la si ottiene in circa 10 giorni e soprattutto mostra nel dettaglio le segnalazioni riguardanti ogni singola linea presente presso le banche affidanti.
Valutazioni soggettive
Segnalazioni come la sofferenza (e di riflesso le sofferenze – crediti passati a perdita ) non sono la diretta conseguenza di ritardi nei pagamenti ma, come da precise direttive di Banca d’Italia, del frutto di un’attenta valutazione delle condizioni economiche finanziarie di quei soggetti che si trovano in stato d’insolvenza. Una sfumatura non di poco conto, che lascia alla banca la possibilità, ma anche il dovere di portare avanti quantomeno una valutazione più complessiva della salute del cliente che vada oltre quindi, il semplice constatare di un insoluto/sconfino continuato che si protrae da molto tempo. Anche nelle appostazioni di credito ristrutturato spesso si cela il rischio di essere stati segnalati come diretta conseguenza di una pregressa valutazione soggettiva da parte della banca: è il caso di quei soggetti la cui situazione non fa si che si verifichino i presupposti tecnici della segnalazione, ma che data una pregressa situazione di incaglio (questa sì a volte soggettiva) possono essere segnalati comunque come protagonisti di un credito ristrutturato. Risulta quindi fondamentale capire i meccanismi e le norme alla base delle scelte-valutazioni soggettive che le banche possono adottare in alcuni casi di gravissime segnalazioni; solo in questo modo e adottando alcuni accorgimenti pratici si potranno non solo contestare, ma addirittura prevenire. Volendo fare degli esempi si potrebbe consigliare a tutti quei soggetti protagonisti di gravi insoluti e a rischio sofferenza di:
- mantenere aperto un dialogo con la banca: la trasparenza e la comunicazione sono alla base di un confronto costruttivo che deve avere come principale tema l’informativa sullo stato di "salute" economico-finanziario-patrimoniale dell’azienda nonché la volontà e l’impegno formale a voler restituire il dovuto in un congruo periodo di tempo (magari supportando il tutto con un chiaro piano accompagnato anche dal dettaglio dei flussi finanziari con i quali fare fronte al rientro);
- sforzarsi di ridurre il debito anche di piccole cifre mantenendo quindi "vivo" sia il rapporto che la percezione di un impegno concreto a rientrare;
- adottare semplici regole di comunicazione basate su un costante flusso di informazioni fornite alla banca (sempre per iscritto).
Per chi invece ha in corso una trattativa di rinegoziazione del debito è fondamentale un confronto aperto con l’istituto che tenda a chiarire se tale progetto possa comportare o meno una segnalazione di credito ristrutturato. La gravità di questa segnalazione, da non confondersi con l’espressione "ristrutturazione del debito" (la prima, infatti, comunica al sistema non solo una situazione di deterioramento economico del cliente, ma anche il fatto di aver causato una perdita alla banca che ha accettato il piano) è tale che al primo insoluto la banca deve passare la posizione all’incaglio o può addirittura appostarla a sofferenza senza che si possa fare alcuna opposizione.
Dati aggregati
Sorvolando sull’elencare tutti i dati e le informazioni che le banche potrebbero estrapolare e utilizzare nelle loro valutazioni è da evidenziare come il fatto di consegnare periodicamente agli istituti la propria Centrale dei Rischi ottenuta da Banca d’Italia, sia da considerarsi un atto di trasparenza importante, capace di rendere in alcuni casi più efficienti e più efficaci i processi decisionali degli organi deliberanti delle banche stesse. Sempre partendo da questo semplicissimo gesto è da rilevare poi come eventuali anomalie, eventuali informazioni non immediatamente riscontrabili dalla semplice lettura del documento, possano essere adeguatamente accompagnati da una "nota integrativa" che ne spieghi alcuni aspetti più rilevanti (eventualmente allegando documentazione a supporto). Un ulteriore passo in avanti potrebbe poi essere fatto redigendo un vero e proprio report; un commento accompagnato da un’analisi quali - quantitativa che ne descriva anche le dinamiche e l’andamentale. Proprio il non limitarsi ad una semplice fotografia della situazione attuale, ma addentrarsi in un’analisi dell’evoluzione degli affidamenti e delle segnalazioni è la vera chiave di lettura che ogni impresa o professionista dovrebbe fare propria. Esempi delle dinamiche di segnalazione da monitorare e descrivere nella propria analisi sono riportate nelle Tavole 1, 2 e 3 (1: Analisi andamentale della tensione e della struttura finanziaria degli affidamenti;2: Report sulle dinamiche di utilizzo degli affidamenti e sulla qualità del rapporto con gli istituti affidanti; 3: Stralcio di una possibile analisi condotta sulla struttura degli affidamenti di cassa e derivati finanziari). Le tre proposte appena descritte, in grado di valorizzare eventuali positività o di spiegare e motivare alcune negatività, sono di complessità crescente, ma in tutte loro indistintamente si scorge la trasparenza, la consapevolezza e la managerialità dell’azienda. Tre gesti fondamentali che in maniera crescente valorizzano il rapporto fiduciario fra le controparti.
Limiti all’approccio proattivo
Al di là di ogni singolo gesto o comportamento precedentemente illustrato che già nell’immediato e senza particolari sforzi può essere attuato da ogni impresa, è da rilevare la presenza di inevitabili barriere informative generate dalla complessità del tema e della normativa sottostante. Solo una profonda conoscenza dell’argomento può consentire un’azione proattiva davvero efficace ed efficiente. È, infatti, proprio la scarsa consapevolezza dei riflessi sul merito creditizio che hanno determinate segnalazioni a far sì che diffusamente le imprese compiano gravi errori di gestione/utilizzo delle linee di affidamento. Nella Tavola 4 si riportano alcuni esempi (4: Esempi di errata gestione degli affidamenti). Dall’esame della Tavola 4 a fronte di sottoutilizzi complessivi rilevati sul monte affidamenti totale si assiste comunque a sconfini/insoluti su determinate linee; l’evidenza che questo sovrautilizzo si sarebbe potuto evitare attingendo dalle disponibilità presso altre banche non mette al riparo da un peggioramento dell’andamentale (sia interno alla banca segnalante, sia di sistema). Tanto più il fenomeno si ripete nell’arco dei 36 mesi tanto più l’azienda ne ha pregiudizio sia in termini di scoring che di spese per insoluto/sconfino (Tavola 4 note 1 a 5). In caso di tensione finanziaria momentanea, spesso, si rilevano insoluti diffusi su più linee e di importo crescente; in questo scenario è importante che il soggetto affidato non trascuri l’importanza che tali insoluti non raggiungano una continuità temporale maggiore di 90 giorni o, ancor più importante di 180. A parità di condizioni, quindi ipotizzando una cronica indisponibilità di fondi, l’affidato dovrebbe possibilmente intervallare gli insoluti/sconfini da una linea all’altra interrompendo quindi la loro continuità temporale e procrastinando nel tempo segnalazioni nello stato del rapporto ancor più pregiudizievoli ( Tavola 4 note 6-7). Molto spesso si accetta di essere finanziati solo con linee autoliquidanti senza prestare la giusta attenzione al rischio che comporta tale limitata struttura di affidamento. Eventuali scaduti-impagati, per esempio su effetti commerciali, avrebbero infatti come immediata conseguenza una segnalazione di utilizzo di cassa senza il necessario accordato. Solo un affidamento di cassa proporzionato alle linee autoliquidanti e alla qualità media degli effetti portati in banca possono mettere al riparo da gravissime e improvvise segnalazioni di sconfino a revoca (Tavola 4 nota 1). Il tema potrebbe essere sviluppato all’infinito e personalizzato a seconda della specifica realtà; le implicazioni dell’andamentale sul rating aziendale sono tante e tali da necessitare uno spazio ben più ampio di quello disponibile in un contributo che vuole essere solo uno spunto di approfondimento. Fortunatamente in aiuto delle imprese e dei professionisti, in questi mesi ricchi di fondamentali sviluppi e novità sul tema, sono venute in aiuto alcune importanti iniziative, in primis da parte della stessa Banca d’Italia. Nel dettaglio:
- Banca d’Italia ha rivoluzionato il lay out della Centrale dei Rischi consegnata direttamente ai soggetti segnalati trasformando un documento incomprensibile in una visura abbastanza intuitiva, accessibile a molti e certamente più razionale nella consultazione e più agevole nelle modalità di richiesta e ritiro.
- Banca d’Italia, attraverso l’istituzione dell’Arbitro Bancario Finanziario ha voluto di fatto snellire tutte le controversie fra il sistema creditizio e la clientela. Nel farlo ha consegnato un valido strumento di tutela a tutti quei soggetti vittime di errate/illegittime segnalazioni, nonché indicato nel dettaglio i tempi massimi di rettifica della CR da parte dell’intermediario in caso di disposizione del magistrato, dell’Arbitro Bancario Finanziario o della stessa Banca d’Italia.
- La popolarità del tema e la crescente sensibilità del pubblico (privati-aziende-professionisti) ha inevitabilmente generato un feed back di risposta da parte di quei soggetti (editori – consulenti – avvocati - aziende) che presidiano il tema e che oggi più che mai forniscono un valido supporto a chi vuole accrescere il proprio approccio proattivo alla CR, avvalersi di strumenti professionali, o semplicemente saperne un po’ di più.
Conclusioni
Condivisi i concetti appena illustrati il primo passo risulta naturalmente richiedere la propria Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia, familiarizzare con il suo contenuto e cominciare ad utilizzarla proattivamente nel rapporto con le banche affidanti. Il passaggio successivo (quasi inevitabile per chi più di altri si appassionerà al tema) sarà poi quello di adottarla come base per un report non solo da fornire alla banca, ma anche da utilizzare internamente all’azienda per una migliore composizione delle linee di affidamento, della loro duration, per una valutazione dei rapporti con le banche affidanti, per un monitoraggio della qualità degli effetti commerciali, per lo studio volto all’adozione di soluzioni finanziarie alternative e per una corretta e ponderata valutazione del costo del denaro utilizzato presso ogni istituto.